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TITOLO 1: COSTITUZIONE
– DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO
Art. 1) - In virtù dell’art.
18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e segg. del
Codice Civile, è costituita un’associazione con
denominazione MUSICOLOGI, con sede in Gemona del Friuli (Ud)
in Via Santa Lucia n.° 23. Potrà aprire sedi secondarie
in altre località e la sua durata è illimitata.
Art. 2) - L’associazione è libera e a carattere
volontario, senza finalità di lucro e senza alcun indirizzo
politico o religioso; ha per scopo la realizzazione e valorizzazione
di iniziative e servizi nel settore della cultura musicale,
delle arti e dello spettacolo; la diffusione e promozione
di tali attività.
Potrà aderire, su decisione del Consiglio Direttivo,
ad Enti, federazioni ed associazioni mantenendo la propria
autonomia ed allacciare contatti con associazioni ed organizzazioni
italiane ed estere similari. Nello spirito della sua istituzione
potrà promuovere, sostenere ed attuare con ogni mezzo
consentito e nelle forme garantite dall’ordinamento
giuridico, la diffusione della cultura musicale, delle arti
e dello spettacolo, con particolare attenzione agli artisti
ed eventi friulani. L’associazione si propone di promuovere
i contatti tra gli artisti, il pubblico, le emittenti radiofoniche
e televisive, gli studi di registrazione, i tecnici, gli enti
o persone organizzatori di eventi e potrà essa stessa
organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali,
ricreative, cinematografiche ed artistiche anche procedendo
a Convenzioni con Enti pubblici e privati; promuoverà
convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi e premi,
anche collaborando con terzi promotori di tali attività.
Potrà assumere, sollecitare e coordinare iniziative
di carattere didattico volte a diffondere la cultura musicale
nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado,
organizzare essa stessa corsi di istruzione musicale; potrà
svolgere attività di pubblicazione e diffusione di
periodici, libri, bollettini d’informazione, materiale
sonoro e audio visivo nei settori di interesse; potrà
proporre servizi bibliotecari, di catalogazione e redazione
ed ogni altra attività ritenuta attinente alla diffusione
della cultura musicale. Potrà assistere i musicisti
diffondendo la conoscenza di norme ed informazioni riguardanti
la categoria. Potrà assumere od ingaggiare artisti,
esperti o personale estraneo all’associazione; gli scopi
potranno essere conseguiti anche a mezzo di trasmissioni radiofoniche
e televisive, creazioni di siti Internet e chat-lines ed ogni
forma di comunicazione tramite altre tecnologie telematiche.
Al fine di realizzare lo scopo associativo, potrà svolgere
in via non prevalente attività commerciali; i cui proventi
saranno destinati al finanziamento dello scopo associativo.
TITOLO II: ASSOCIATI
E SOCI
Art. 3) - Gli associati, denominati
anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale
ed economico necessario alla vita dell’associazione.
I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun
vincolo. Il numero degli associati è illimitato e potranno
iscriversi tutti i cittadini che ne faranno richiesta ed avranno
il consenso del Consiglio Direttivo il cui giudizio è
insindacabile. Gli associati dovranno versare un contributo
sociale al momento della loro accettazione. L’associato
si considera dimissionario se entro un mese dal termine fissato
annualmente dal Consiglio Direttivo o entro un mese dall’ammissione,
se successiva, non versa il contributo sociale. La quota associativa
dev’essere versata per l’intero ammontare annuo
a prescindere dal momento dell’adesione.
I soci si distinguono in: PROMOTORI, EFFETTIVI, ADERENTI e
SOSTENITORI.
a) Soci PROMOTORI sono coloro i quali hanno costituito l’associazione;
b) Soci EFFETTIVI sono i cittadini italiani e stranieri che
hanno compiuto il 18° anno di età, godono dei diritti
civili, hanno partecipato alla fondazione dell’associazione,
oppure concorrono direttamente alla realizzazione dell’obiettivo
sociale con la loro attività personale. I soci promotori
sono considerati a tutti gli effetti soci effettivi, anche
se l’assemblea dovesse esonerarli dal versamento delle
quote annuali. Essi hanno diritto di voto.
c) Soci ADERENTI sono coloro i quali desiderano aderire alle
attività dell’associazione, partecipando personalmente
e direttamente alle stesse, anche finanziariamente pagando
le relative quote associative. Essi non hanno diritto di voto.
d) Soci SOSTENITORI sono coloro i quali versano unicamente
la quota annuale, anche di entità superiore all’importo
minimo fissato dall’Assemblea, essi non hanno diritto
di voto.
A tutti gli associati possono essere attribuite dal Consiglio
Direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare
i loro incarichi con serietà e moralità. Agli
incaricati, in ipotesi di particolari necessità, possono
essere attribuiti compensi per la propria opera.
Art. 4) La qualità di socio non è trasmissibile
e si perde: a) per recesso, quando il socio ne dia comunicazione
al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata se socio fondatore
o effettivo, con semplice comunicazione scritta o verbale
se socio aderente; la dichiarazione di recesso avrà
decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora
dovuti per l’anno in corso; b) per decadenza, nel caso
in cui per un intero anno non abbia pagata la quota dovuta,
senza bisogno di alcuna formalità; c) per esclusione,
in caso di indegnità morale o per violazione dei doveri
statutari. Sull’esclusione delibera l’assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 5) A carico del socio, oltre l’esclusione di cui
alla lettera c) del precedente articolo, possono essere adottati
dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari:
ammonizione e sospensione con effetto immediato, dalle attività
sociali, in attesa della delibera di esclusione o di cessazione
della sospensione che assumerà la prima Assemblea convocata
successivamente al provvedimento. I provvedimenti si prendono
allorché il socio si sia reso colpevole entro o fuori
dell’associazione, di una azione disonorevole o quando,
con la sua condotta, costituisca un ostacolo al buon funzionamento
della associazione.
TITOLO III: ORGANI
SOCIALI
Art. 6) - L’associazione
è retta dai seguenti organi: Assemblea dei soci; Consiglio
Direttivo e Revisore. Tutte le cariche sociali sono riservate
ai soci effettivi e sono gratuite, tranne quanto previsto
dall’art. 3). Dette cariche hanno la durata di tre anni
ed è consentita la rielezione.
Art. 7) - L’assemblea dei soci è organo dell’associazione.
Essa può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea
ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro
il 30 giugno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo
ed è convocata dal Presidente. L’assemblea straordinaria
può essere convocata dal Presidente ogni volta che
lo ritenga necessario, dal Consiglio Direttivo su propria
delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.
Art. 8) - Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi
nella sede dell’associazione almeno 10 giorni prima
della data stabilita, con firma del Presidente. Gli avvisi
devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima
convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine
del giorno dei lavori. L’assemblea è valida in
prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 9) - L’assemblea ordinaria: approva il bilancio
preventivo e consuntivo; fissa annualmente le quote associative;
delibera i programmi di massima delle attività associative;
nomina il Consiglio Direttivo ed il Revisore ai quali competerà
comunque il rimborso delle spese sostenute; delibera in ordine
ad eventuali compensi da attribuire al Presidente ed ai membri
del Consiglio Direttivo; delibera su argomenti di ordinaria
amministrazione che non competono al Consiglio Direttivo;
Art. 10) - L’Assemblea straordinaria delibera su questioni
istituzionali, normative e patrimoniali e sulle modifiche
da apportare allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, che devono rappresentare oltre la metà
degli associati con diritto di voto; delibera lo scioglimento
dell’associazione con il voto favorevole espresso da
almeno i due terzi dei soci con diritto di voto.
Art. 11) - Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti
i soci iscritti, mentre il diritto al voto spetta soltanto
ai soci effettivi, purché in regola con le quote. I
soci promotori, che hanno sempre diritto al voto, possono
farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito
della relativa delega senza limite di numero.
Art. 12) - Il Consiglio Direttivo è composto da tre
fino a cinque membri; fra questi un Presidente, un Vice-presidente
ed un Segretario che sono nominati la prima volta dall’assemblea
costituente e successivamente dal Consiglio stesso. Essi durano
in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13) - I compiti del Consiglio Direttivo sono: deliberare
sui programmi di attività annuale sulla base degli
indirizzi datigli dall’assemblea; predisporre bilanci
preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
valutare l’ammissione dei nuovi soci; predisporre atti
e contratti, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea
generale quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione;
predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea
generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima;
assegnare i compiti ai suoi membri; fissare le mansioni agli
associati.
Art. 14) - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione
del Presidente, ovvero qualora la maggioranza dei suoi membri
ne faccia richiesta. Le sedute sono valide se è presente
almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le convocazioni
vengono effettuate almeno 8 giorni prima. Sono senza convocazione,
ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio
Direttivo. Il voto del Presidente in caso di parità
di voti vale doppio.
Art. 15) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.
Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione esclusi quelli spettanti all’assemblea
straordinaria. La responsabilità del Presidente che
abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua
anche dopo la cessazione dall’incarico per gli atti
svolti nel periodo in cui ha ricoperto tale carica. Il Presidente
provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e
cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati ed è
responsabile dell’attuazione degli scopi dell’associazione.
Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva
che impegna comunque l’associazione. Garantisce il rispetto
delle norme statutarie.
Art. 16) - Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in
tutte le sue funzioni nel caso in cui questi ne sia impedito
per assenza o per altra causa.
Art. 17) - Il Segretario dell’associazione ha i seguenti
compiti: provvede al disbrigo della normale corrispondenza,
al tesseramento, all’aggiornamento del libro soci e
del libro cassa, alla conservazione dei documenti; cura la
stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni,
provvede all’inoltro delle convocazioni; cura la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese; svolge tutte le
mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.
Art. 18) - Il Revisore dura in carica tre anni. In caso di
dimissioni o revoca il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo
fino alla prima assemblea successiva. Egli procede a verifiche
di cassa, al controllo dei documenti e delle registrazioni
contabili, redigendone verbale. Presenta infine la relazione
annuale sul bilancio.
TITOLO IV: PATRIMONIO
COMUNE
Art. 19) - Il patrimonio dell’associazione
è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà
acquistati o provenienti da lasciti o donazioni; dall’introito
delle quote sociali; da utili derivanti dalle eventuali attività
svolte; da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro; da
redditi patrimoniali.
TITOLO V: SCIOGLIMENTO
Art. 20) - In caso di scioglimento,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti
a finalità di utilità generale o ad altre associazioni
con finalità analoga. Lo scioglimento verrà
deliberato dall’assemblea a maggioranza di almeno i
due terzi dei soci con diritto di voto.
TITOLO VI: DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 21) - Per quanto non previsto
dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e
le leggi in materia. Per tutte le norme non previste dalle
leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea
a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 22) - Con la sottoscrizione del presente statuto se ne
accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi.
Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto
di essere ammessi all’associazione.
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