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LO STATUTO


TITOLO 1: COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1) - In virtù dell’art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e segg. del Codice Civile, è costituita un’associazione con denominazione MUSICOLOGI, con sede in Gemona del Friuli (Ud) in Via Santa Lucia n.° 23. Potrà aprire sedi secondarie in altre località e la sua durata è illimitata.
Art. 2) - L’associazione è libera e a carattere volontario, senza finalità di lucro e senza alcun indirizzo politico o religioso; ha per scopo la realizzazione e valorizzazione di iniziative e servizi nel settore della cultura musicale, delle arti e dello spettacolo; la diffusione e promozione di tali attività.
Potrà aderire, su decisione del Consiglio Direttivo, ad Enti, federazioni ed associazioni mantenendo la propria autonomia ed allacciare contatti con associazioni ed organizzazioni italiane ed estere similari. Nello spirito della sua istituzione potrà promuovere, sostenere ed attuare con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall’ordinamento giuridico, la diffusione della cultura musicale, delle arti e dello spettacolo, con particolare attenzione agli artisti ed eventi friulani. L’associazione si propone di promuovere i contatti tra gli artisti, il pubblico, le emittenti radiofoniche e televisive, gli studi di registrazione, i tecnici, gli enti o persone organizzatori di eventi e potrà essa stessa organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche ed artistiche anche procedendo a Convenzioni con Enti pubblici e privati; promuoverà convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi e premi, anche collaborando con terzi promotori di tali attività. Potrà assumere, sollecitare e coordinare iniziative di carattere didattico volte a diffondere la cultura musicale nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzare essa stessa corsi di istruzione musicale; potrà svolgere attività di pubblicazione e diffusione di periodici, libri, bollettini d’informazione, materiale sonoro e audio visivo nei settori di interesse; potrà proporre servizi bibliotecari, di catalogazione e redazione ed ogni altra attività ritenuta attinente alla diffusione della cultura musicale. Potrà assistere i musicisti diffondendo la conoscenza di norme ed informazioni riguardanti la categoria. Potrà assumere od ingaggiare artisti, esperti o personale estraneo all’associazione; gli scopi potranno essere conseguiti anche a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, creazioni di siti Internet e chat-lines ed ogni forma di comunicazione tramite altre tecnologie telematiche. Al fine di realizzare lo scopo associativo, potrà svolgere in via non prevalente attività commerciali; i cui proventi saranno destinati al finanziamento dello scopo associativo.

TITOLO II: ASSOCIATI E SOCI

Art. 3) - Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’associazione. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo. Il numero degli associati è illimitato e potranno iscriversi tutti i cittadini che ne faranno richiesta ed avranno il consenso del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile. Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione. L’associato si considera dimissionario se entro un mese dal termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo o entro un mese dall’ammissione, se successiva, non versa il contributo sociale. La quota associativa dev’essere versata per l’intero ammontare annuo a prescindere dal momento dell’adesione.
I soci si distinguono in: PROMOTORI, EFFETTIVI, ADERENTI e SOSTENITORI.
a) Soci PROMOTORI sono coloro i quali hanno costituito l’associazione;
b) Soci EFFETTIVI sono i cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto il 18° anno di età, godono dei diritti civili, hanno partecipato alla fondazione dell’associazione, oppure concorrono direttamente alla realizzazione dell’obiettivo sociale con la loro attività personale. I soci promotori sono considerati a tutti gli effetti soci effettivi, anche se l’assemblea dovesse esonerarli dal versamento delle quote annuali. Essi hanno diritto di voto.
c) Soci ADERENTI sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell’associazione, partecipando personalmente e direttamente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative. Essi non hanno diritto di voto.
d) Soci SOSTENITORI sono coloro i quali versano unicamente la quota annuale, anche di entità superiore all’importo minimo fissato dall’Assemblea, essi non hanno diritto di voto.
A tutti gli associati possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo varie funzioni operative, essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità. Agli incaricati, in ipotesi di particolari necessità, possono essere attribuiti compensi per la propria opera.
Art. 4) La qualità di socio non è trasmissibile e si perde: a) per recesso, quando il socio ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata se socio fondatore o effettivo, con semplice comunicazione scritta o verbale se socio aderente; la dichiarazione di recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l’anno in corso; b) per decadenza, nel caso in cui per un intero anno non abbia pagata la quota dovuta, senza bisogno di alcuna formalità; c) per esclusione, in caso di indegnità morale o per violazione dei doveri statutari. Sull’esclusione delibera l’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 5) A carico del socio, oltre l’esclusione di cui alla lettera c) del precedente articolo, possono essere adottati dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizione e sospensione con effetto immediato, dalle attività sociali, in attesa della delibera di esclusione o di cessazione della sospensione che assumerà la prima Assemblea convocata successivamente al provvedimento. I provvedimenti si prendono allorché il socio si sia reso colpevole entro o fuori dell’associazione, di una azione disonorevole o quando, con la sua condotta, costituisca un ostacolo al buon funzionamento della associazione.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 6) - L’associazione è retta dai seguenti organi: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo e Revisore. Tutte le cariche sociali sono riservate ai soci effettivi e sono gratuite, tranne quanto previsto dall’art. 3). Dette cariche hanno la durata di tre anni ed è consentita la rielezione.
Art. 7) - L’assemblea dei soci è organo dell’associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed è convocata dal Presidente. L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Consiglio Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno 1/3 dei soci effettivi.
Art. 8) - Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell’associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 9) - L’assemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo e consuntivo; fissa annualmente le quote associative; delibera i programmi di massima delle attività associative; nomina il Consiglio Direttivo ed il Revisore ai quali competerà comunque il rimborso delle spese sostenute; delibera in ordine ad eventuali compensi da attribuire al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo; delibera su argomenti di ordinaria amministrazione che non competono al Consiglio Direttivo;
Art. 10) - L’Assemblea straordinaria delibera su questioni istituzionali, normative e patrimoniali e sulle modifiche da apportare allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che devono rappresentare oltre la metà degli associati con diritto di voto; delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole espresso da almeno i due terzi dei soci con diritto di voto.
Art. 11) - Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, mentre il diritto al voto spetta soltanto ai soci effettivi, purché in regola con le quote. I soci promotori, che hanno sempre diritto al voto, possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega senza limite di numero.
Art. 12) - Il Consiglio Direttivo è composto da tre fino a cinque membri; fra questi un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario che sono nominati la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente dal Consiglio stesso. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13) - I compiti del Consiglio Direttivo sono: deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi datigli dall’assemblea; predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali; valutare l’ammissione dei nuovi soci; predisporre atti e contratti, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea generale quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione; predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima; assegnare i compiti ai suoi membri; fissare le mansioni agli associati.
Art. 14) - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora la maggioranza dei suoi membri ne faccia richiesta. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le convocazioni vengono effettuate almeno 8 giorni prima. Sono senza convocazione, ugualmente valide se presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il voto del Presidente in caso di parità di voti vale doppio.
Art. 15) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli spettanti all’assemblea straordinaria. La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua anche dopo la cessazione dall’incarico per gli atti svolti nel periodo in cui ha ricoperto tale carica. Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati ed è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Art. 16) - Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso in cui questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.
Art. 17) - Il Segretario dell’associazione ha i seguenti compiti: provvede al disbrigo della normale corrispondenza, al tesseramento, all’aggiornamento del libro soci e del libro cassa, alla conservazione dei documenti; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni, provvede all’inoltro delle convocazioni; cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese; svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.
Art. 18) - Il Revisore dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o revoca il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo fino alla prima assemblea successiva. Egli procede a verifiche di cassa, al controllo dei documenti e delle registrazioni contabili, redigendone verbale. Presenta infine la relazione annuale sul bilancio.

TITOLO IV: PATRIMONIO COMUNE

Art. 19) - Il patrimonio dell’associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà acquistati o provenienti da lasciti o donazioni; dall’introito delle quote sociali; da utili derivanti dalle eventuali attività svolte; da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro; da redditi patrimoniali.

TITOLO V: SCIOGLIMENTO

Art. 20) - In caso di scioglimento, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti a finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoga. Lo scioglimento verrà deliberato dall’assemblea a maggioranza di almeno i due terzi dei soci con diritto di voto.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 22) - Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere ammessi all’associazione.

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